Articolo prima sostituito dalla L.P. 07/04/2011, n. 7 e poi abrogato dalla L.P. 09/03/2016, n. 2.

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

Art. 41 (Controlli sul possesso dei requisiti) — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, chiedono a un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate - arrotondato all’unità superiore - scelti con sorteggio pubblico di provare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano il possesso dei requisiti presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, quando ciò è previsto dalla disciplina statale. Negli altri casi la documentazione oggetto di verifica non acquisibile d'ufficio è richiesta al concorrente. Quando la prova non è fornita o non conferma le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa garanzia a corredo dell'offerta, se prevista, e alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione per i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell’articolo 58.25, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di provare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara, in sede di offerta, con le modalità previste dalla normativa statale. Quando il possesso dei requisiti non è verificabile attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici e non è acquisibile d'ufficio, la documentazione è presentata dai soggetti invitati in sede di offerta. In tal caso non si applica il primo periodo del comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara la richiesta prevista dal comma 1 è inoltrata anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, se essi non sono compresi fra i concorrenti sorteggiati; se essi non forniscono la prova o non confermano le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dal comma 1, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.”

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