Articolo modificato dall’art. 74, della L.P. 19/02/2002, n. 1; sostituito dall’art. 25, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall'art. 11, commi 1 e 2, della L.P. 07/04/2011, n. 7; dall’art. 51, comma 2, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall’art. 44, commi 1 - 7, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’Allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21 a decorrere dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 23 - Garanzie

1. Abrogato

2. La garanzia a corredo dell'offerta può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere dell'amministrazione aggiudicatrice, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono chiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, nel corso della procedura e per la durata indicata nel bando, se, al momento della sua scadenza, non è ancora intervenuta l’aggiudicazione.

5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell’atto con cui comunicano l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvedono contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia prevista dal comma 2, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

6. Abrogato

7. Inoltre l’offerta è corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, se l’offerente risulta affidatario.

8. Entro dieci giorni dalla richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e prima della sottoscrizione del contratto l'esecutore dei lavori deve costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

9. La garanzia fideiussoria prevista dal comma 8 copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 2.

10. Le garanzie fideiussorie previste dai commi 2 e 8 devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione aggiudicatrice; devono contenere anche le eventuali ulteriori clausole ritenute necessarie a garanzia dell’amministrazione aggiudicatrice, da individuare con idonei provvedimenti.

11. La garanzia fideiussoria prevista dal comma 8 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di un analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, previo benestare del committente, ad avvenuta approvazione del collaudo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 2. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento dell’istituto garante nei confronti dell’impresa per la quale è prestata la garanzia.

12. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 8 nel termine ivi previsto determina la revoca dell’affidamento e l'acquisizione della garanzia prevista dal comma 2 da parte dell’amministrazione aggiudicatrice; questa aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria."

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