Comma sostituito dall’art. 28, comma 11, della L.P. 29/12/2016, n. 19; modificato dall’art. 30, comma 11, della L.P. 29/12/2017, n. 17; dall’art. 27, comma 4, della L.P. 03/08/2018, n. 15; dall’art. 7, comma 3, della L.P. 11/06/2019, n. 2; dall'art. 19, comma 1, della L.P. 23/12/2019, n. 12; dall’art. 11, comma 5, della L.P. 26/05/2023, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 36, comma 16, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente comma così recitava:

"2. In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale, salvo quanto disposto da questo comma. Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale e in caso di affidamenti di imporlo inferiore a 40.000 euro."

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