Comma abrogato dalla L.P. 06/08/2020, n. 6.

Il comma 1 dell’articolo 76 così recitava:

“1. Fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall'articolo 16, comma 2, continua a trovare applicazione la disciplina previgente in materia di rilascio e di rinnovo della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. A seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale prevista dall'articolo 16, comma 2, la deliberazione della Giunta provinciale prevede, in adeguamento alla medesima, anche le disposizioni eventualmente necessarie con riguardo ai provvedimenti di rilascio e ai rinnovi intervenuti prima della sua adozione.”

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