Articolo abrogato dall'art. 62, comma 1, del D. Pres. P. 13/07/2010, n. 18-50/L, così recitava:

"Art. 52 - Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 18 quater della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: "Resta fermo in capo ai proprietari delle aree l'obbligo di rispettare la normativa comunitaria in materia di appalti, quando gli importi per la realizzazione di attrezzature e servizi superano le soglie comunitarie."

2. All'articolo 18-sexies della legge provinciale n. 22 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È ammesso attraverso il piano regolatore generale definire le eccezioni all'applicazione del predetto limite, in ragione delle limitate dimensioni volumetriche e della localizzazione della costruzione esistente.";

b) nel comma 12 le parole: "ad attività extra-alberghiere ai sensi" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività extra-alberghiere previste dall'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f)".

3. All'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) nel comma 4 le parole: ", alle scadenze di cui al comma 2," sono soppresse.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale n. 22 del 1991 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'installazione di impianti fissi di telecomunicazione con potenza massima al connettore d'antenna non superiore a 3 Watt non è soggetta a denuncia d'inizio d'attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dal comma 4 dell'articolo 88. I medesimi impianti sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici e devono essere segnalati all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed ai comuni territorialmente interessati entro sessanta giorni dalla loro installazione."

5. Il comma 4 ter dell'articolo 88 della legge provinciale n. 22 del 1991 è sostituito dal seguente:

"4-ter. Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario, a favore di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune e i richiedenti. La convenzione stabilisce le condizioni e i termini da osservare per l'insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore e dev'essere assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. La stipula della predetta convenzione è altresì richiesta ai fini del rilascio della concessione edilizia e della presentazione della denuncia di inizio attività per il riutilizzo, con o senza opere, di strutture produttive del settore secondario aventi le caratteristiche, anche dimensionali, individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. La Giunta provinciale può emanare apposite direttive per l'applicazione del presente comma."

6. Dopo l'articolo 92 della legge provinciale n. 22 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 92-bis - Disciplina per l'installazione di tunnel e serre a scopo agronomico

1. L'installazione di serre per il conseguimento di produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi del presente capo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, al rilascio delle autorizzazioni richiamate dall'articolo 88, comma 4.

2. Le serre di cui al comma 1 possono essere installate nelle zone espressamente previste dai piani regolatori generali, osservando le prescrizioni tecniche da questi stabilite.

3. Le serre costituite da tunnel permanenti possono essere insediate, oltre che nelle zone agricole, anche in altre aree in cui l'attività agricola sia transitoriamente praticabile, nelle more della diversa utilizzazione delle aree secondo la destinazione di zona prevista dallo strumento di pianificazione purché:

a) non vi ostino prevalenti ragioni igienico-sanitarie;

b) non sussistano altre limitazioni espressamente stabilite da norme o atti amministrativi settoriali;

c) siano rispettate le distanze dai confini e dalle costruzioni stabilite dal regolamento edilizio; in assenza di specifiche disposizioni in merito nel regolamento edilizio e nelle more di adeguamento dello stesso, deve essere preventivamente acquisito il parere della commissione edilizia comunale che determina nei singoli casi le predette distanze.

4. I tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante non comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non sono conseguentemente soggetti ai titoli abilitativi richiamati al comma 1. L'installazione dei tunnel temporanei è ammessa secondo quanto previsto dal comma 3. In assenza delle misure previste dal comma 3, lettere b) e c), la gestione dei tunnel temporanei deve in ogni caso garantire la tutela igienico-sanitaria degli insediamenti interessati da permanenza di persone.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per tunnel temporaneo si intende una struttura:

a) realizzata normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in film plastici leggeri;

b) ancorata in modo non eccessivamente invasivo nel terreno, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, priva di impianti di climatizzazione, facilmente smontabile e rimovibile;

c) nella quale il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere obbligatoriamente rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura;

d) che, nel caso di definitiva dismissione della coltura ortoflorofrutticola e dell'attività di moltiplicazione di piante, deve essere completamente rimossa.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere emanate apposite direttive e indicazioni volte ad assicurare un'ordinata e corretta applicazione del presente articolo.

7. Le serre, ivi compresi i tunnel permanenti, installati alla data di entrata in vigore del presente articolo in assenza dei titoli abilitativi richiamati dal comma 1 devono essere regolarizzati entro il 30 giugno 2007. Fino alla scadenza del predetto termine non si fa luogo all'attivazione dei provvedimenti ripristinatori e sanzionatori previsti da questa legge e dalle altre disposizioni da essa richiamate e sono sospesi eventuali procedimenti ripristinatori o sanzionatori in corso. La regolarizzazione autorizzativa estingue in ogni caso eventuali procedimenti ripristinatori o sanzionatori pendenti."."

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