Articolo aggiunto dall'art. 113, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 145-bis Indagini geologiche

1. Con riferimento al proprio territorio la Provincia svolge i compiti spettanti al servizio geologico nazionale ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale). Le comunicazioni previste dall'articolo 1 della legge n. 464 del 1984 sono inviate alla struttura provinciale competente in materia geologica e alla struttura medesima spettano i poteri che la legge citata attribuisce al servizio geologico nazionale.

2. La struttura provinciale competente fornisce periodicamente, anche su richiesta, alla competente struttura statale i dati raccolti e le informazioni in proprio possesso relativi ai risultati geologici e geofisici acquisiti in seguito anche alle comunicazioni di cui al comma 1.

3. L'obbligo di comunicazione previsto dalla legge n. 464 del 1984 si intende assolto se il dato richiesto è, a qualunque titolo, nella disponibilità della Provincia o dell'ente competente al rilascio di un titolo autorizzatorio o di un contributo. In tal caso l'ente competente provvede alla trasmissione del dato alla struttura provinciale competente in materia geologica."

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