Articolo modificato dall'art. 64, comma 8, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall'art. 11, commi da 1 a 3, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 35 - Salvaguardia del piano regolatore generale

1. A decorrere dall'adozione del progetto di piano regolatore generale o di sue varianti e fino all'entrata in vigore o fino al decorso del termine stabilito dall'articolo 31, comma 8, i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendono ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia che sono in contrasto con le nuove previsioni adottate. Nello stesso periodo non possono essere presentate segnalazioni certificate di inizio attività in contrasto con le nuove previsioni adottate. Il comune può escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi individuati espressamente in sede di adozione del progetto di piano o di variante.

2. In caso di variazioni al progetto di piano deliberate dal comune in considerazione di osservazioni pervenute la misura di salvaguardia può essere modificata e va riferita al piano definitivamente adottato.

3. Comma abrogato dall’art. 11, comma 2, della L.P. 14/05/2014, n. 3.

4. Per il periodo della salvaguardia il comune, con provvedimento da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano. Se i lavori non possono essere ripresi per la diversa disciplina data dal piano alle aree interessate, il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'entrata in vigore di nuove previsioni del piano regolatore generale comporta la decadenza delle concessioni e la perdita di efficacia delle segnalazioni certificate di inizio attività in contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per il caso in cui i lavori sono iniziati nel rispetto della disciplina vigente in materia di concessioni e di segnalazioni certificate di inizio attività."

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