Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 6 - Autovalutazione dei piani

1. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o da questa legge sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione. L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socioeconomiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione.

2. I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono elaborati sulla base di una rendicontazione urbanistica che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con l'autovalutazione dei piani previsti dal comma 1.

3. L'autovalutazione e la rendicontazione evidenziano gli effetti finanziari dei piani sul bilancio dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo alle spese per la realizzazione d'interventi e infrastrutture pubblici o connesse a previsioni che comportano vincoli ablativi o di asservimento della proprietà, esplicitando la coerenza con le previsioni, anche pluriennali, degli strumenti di bilancio e di programmazione finanziaria.

4. L'autovalutazione e la rendicontazione si svolgono con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, che riguardano la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

5. Se ne ricorrono i presupposti l'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la valutazione d'incidenza, volta a considerare, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004, gli effetti diretti e indiretti dei piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia.

6. La struttura ambientale provinciale prevista dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004 è sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e della comunità possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture dei comuni."

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