Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall'art. 9, commi 1 e 2, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 33 - Varianti al piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario o opportuno.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, per le varianti al piano regolatore generale si applicano le disposizioni per la formazione del piano. Non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo ordinario del consiglio comunale e dopo il verificarsi di cause che determinano lo scioglimento anticipato del consiglio comunale.

2-bis. Le varianti adottate in caso di motivata urgenza, le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall'articolo 55, comma 4, le altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento non sottostanno ai limiti e ai divieti di adozione previsti dal comma 2. Per queste varianti si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 31, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 31, comma 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 31, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 31, comma 8. In questo caso la Giunta provinciale approva la variante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune circa la sussistenza delle condizioni previste da questo comma."

Dalla redazione