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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 20 - Misure per il raggiungimento di una presenza minima di impianti stradali e autostradali di distribuzione di gas di metano, di idrogeno e delle relative miscele sul territorio provinciale
1. Nel rispetto dei principi di tutela dell’ambiente, di tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori, al fine di assicurare un’adeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di metano o di altri carburanti ecologici, in ogni ambito territoriale deve essere garantita la presenza del seguente numero minimo di impianti di distribuzione di gas metano o, in alternativa, di idrogeno e delle relative miscele:
a) Ambito A (comprendente: Territorio Val d’adige, Comunità Rotaliana-Kőnigsberg): 3;
b) Ambito B (comprendente: Comunità della Paganella): 1;
c) Ambito C (comprendente: Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Comunità della Vallagarina): 2;
d) Ambito D (comprendente: Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Comunità Valsugana e Tesino): 2;
e) Ambito E (comprendente: Comunità della Val di Non): 2;
f) Ambito F (comprendente: Comunità della Valle di Sole): 1;
g) Ambito G (comprendente: Comunità territoriale della Val di Fiemme, Comun General de Fascia, Comunità della Valle di Cembra): 2;
h) Ambito H (comprendente: Comunità Alto Garda e Ledro, Comunità della Valle dei Laghi): 3;
i) Ambito I (comprendente: Comunità delle Giudicarie): 1.
2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti previsto al comma 1, per i nuovi impianti e per quelli sottoposti a ristrutturazione totale, è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano o, in alternativa, di idrogeno e delle relative miscele. In caso di installazione di impianto di distribuzione di metano, devono essere presenti almeno un erogatore doppio, con capacità di compressione non inferiore a 350 mc/h; nel caso della presenza di più erogatori doppi la capacità di compressione deve essere aumentata almeno del 50% in modo da garantire la qualità del servizio. Deve essere garantita l'erogazione di tali prodotti, durante l'orario di apertura dell'impianto, per almeno 10 anni decorrenti dal giorno della sua messa in esercizio. Eventuali sospensioni dell’attività di distribuzione di tali prodotti, consentite solo nei casi previsti al Capo III, prorogano, per il numero di giorni corrispondente, il termine di cui al periodo precedente.
3. Il mancato rispetto delle condizioni previste dal comma 2 comporta la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 36, comma 1 della legge provinciale relativa all'intero impianto.
4. Il requisito di cui al comma 2 è richiesto solo nel caso in cui sussistano le condizioni di fattibilità e non eccessiva onerosità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Fino alla data di efficacia della deliberazione questo articolo non trova applicazione.”
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