Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 16/12/2019, n. 8 e modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 27/07/2020, n. 3.

La Sent. Corte Cost. 11/05/2021, n. 95 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera g) della L.R. 16/12/2019, n. 8, nella parte in cui ha introdotto i commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo; ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 del presente articolo, così recitava:

“Art. 148-bis - Istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la provincia di Trento

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, la provincia autonoma di Trento forma e gestisce l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni segretariali. L'elenco è articolato in due sezioni ed è periodicamente aggiornato con le modalità ed entro i termini stabiliti con deliberazione della giunta provinciale. Nella prima sezione dell'elenco sono iscritti, su richiesta, i soggetti in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle province di Trento e di Bolzano. L'iscrizione alla prima sezione dell'albo ha durata quinquennale e può essere rinnovata. Nella seconda sezione dell'elenco sono iscritti, di diritto, i segretari degli enti locali della provincia di Trento in servizio a tempo indeterminato alla data di approvazione dell’elenco.

2. Successivamente alla data di formazione dell'elenco, i segretari sono assunti con contratto a tempo determinato di durata corrispondente al mandato del sindaco o del presidente dell'ente locale che ha proposto la nomina. Il rapporto di lavoro con l'ente locale si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale a seguito del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 1 del presente articolo e cessa automaticamente con la proclamazione del nuovo consiglio comunale o, nel caso degli altri enti locali, con l'elezione del nuovo presidente. Il conferimento del nuovo incarico è disposto non prima di trenta e non oltre centoventi giorni dalla data di proclamazione dei consiglieri comunali o, nel caso degli altri enti locali, dall'elezione del nuovo presidente. Decorso tale termine l'incarico si intende tacitamente rinnovato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni e il rapporto di lavoro prosegue sino alla nomina del nuovo segretario.

3. Su proposta del sindaco o del presidente dell'ente locale, il consiglio comunale o l'assemblea dell'ente locale nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra i cittadini italiani iscritti all'elenco provinciale previsto dal comma 1. Possono essere nominati nei comuni di seconda classe gli iscritti all'elenco che hanno prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno due anni o che hanno prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretari generali per almeno due anni presso sedi di prima e seconda classe, o che sono stati capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione e che hanno svolto tale incarico direttivo o dirigenziale per almeno tre anni. Possono essere nominati segretari nei comuni di prima classe della regione gli iscritti all'elenco che hanno prestato servizio effettivo in qualità di segretario generale per almeno un anno presso sedi di prima classe o che sono stati segretario comunale per almeno tre anni nei comuni di seconda, terza o quarta classe o che hanno prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretari generali per almeno quattro anni presso sedi di prima e seconda classe, o che sono stati capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe e che hanno svolto l'incarico direttivo o dirigenziale per almeno cinque anni. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.

4. L'incarico può essere revocato dal consiglio comunale o dall'assemblea su proposta del sindaco o del presidente dell'ente locale, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o per le altre cause previste dal contratto collettivo di lavoro. L'incarico può essere inoltre revocato quando il segretario riceve una valutazione dei risultati negativa per tre anni consecutivi nel corso dell'incarico.

5. Nel rispetto del termine di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, il segretario può rinunciare all'incarico per assumerne un altro. Il sindaco procede quindi a nuova designazione del segretario e conseguente nomina ai sensi della presente legge.

6. Questo articolo non si applica ai segretari in servizio a tempo indeterminato negli enti locali della provincia di Trento alla data di approvazione dell’elenco di cui al comma 1. Tali segretari conservano il contratto a tempo indeterminato anche quando ricoprono il posto vacante di segretario di un comune o altro ente locale a seguito dell'attivazione della procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 158.

7. Dalla data di approvazione dell’elenco di cui al comma 1 cessano di avere efficacia per gli enti locali della provincia di Trento gli articoli 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156. Tali disposizioni continuano comunque ad applicarsi ai concorsi già banditi alla medesima data.”

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