Articolo modificato dall'art. 77, comma 1, della L.P. 21/11/1983, n. 45; sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 31/07/1987, n. 17 e, successivamente, abrogato dall'art. 28, della L.P. 29/01/1996, n. 2, così recitava:

“Art. 46.

1. Le imprese assegnatarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere un rapporto superficie/addetto non superiore a 300 mq. per le segherie, le imprese di costruzione e di trattamento e lavorazione di materiali inerti un rapporto superficie/addetto non superiore ai 1000 mq;

b) nelle zone produttive di interesse provinciale avere un livello occupazionale di almeno 20 addetti, ridotto a 10 per le imprese artigiane e commerciali, da raggiungersi dopo 3 anni dalla data di assegnazione delle aree.

2. Con regolamento di esecuzione del presente articolo e di quanto disposto al primo comma dell'art. 35-bis della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, sono determinati i tipi di aziende industriali e artigianali non ammissibili alle zone per insediamenti produttivi. Nello stesso regolamento sono determinati, per l'ammissione, i diversi tipi di aziende industriali e artigianali per i quali si applicano differenziati rapporti superficie/addetto”

Dalla redazione