Ai sensi dell’art. 47, comma 2, della L.P. 11/07/2018, n. 10, la presente lettera viene interpretata nel senso che le assenze periodiche dovute a motivi di studio che si protraggono per più giorni della settimana ovvero per più settimane non costituiscono una contravvenzione alla stabile ed effettiva occupazione dell’abitazione agevolata, se vi si mantiene la residenza. Il termine per la comunicazione obbligatoria di assenze che si protraggono oltre i sei mesi di cui al comma 4 del presente articolo, si interrompe con il ritorno nell’abitazione agevolata.

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