Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 16/10/2014, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 6, comma 8, della L.P. 22/12/2022, n. 15, così recitava:

"Art. 74-bis (Finanziamento del recupero di edifici adibiti a convitto per lavoratori e studenti)

1. A decorrere dal 2015 per il recupero di edifici destinati a convitti per studenti e lavoratori può essere concesso un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. L'arredamento è escluso dal contributo. I convitti devono essere gestiti da enti senza scopo di lucro oppure da organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nel registro provinciale delle persone giuridiche e avere una vetustà di almeno 25 anni. Per questi edifici l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per 20 anni deve risultare da un'apposita convenzione o da un apposito atto unilaterale d'obbligo. In caso di modifica della destinazione d'uso il contributo deve essere restituito."

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