Articolo abrogato dalla L.P. del 19/07/2013 n. 10. La modifica entra in vigore dal 6/10/2013. L’articolo 128-quinquies così recitava: “Art. 128-quinquies - (Centro sportivo Laives) - 1. Nel comune di Laives può essere prevista ai sensi dell’articolo 21 una zona per il centro sportivo, destinata alle necessarie strutture per la pratica sportiva e per lo svolgimento di manifestazioni sportive nonché a strutture scolastiche. Nella zona possono inoltre essere previste strutture per attività commerciali e terziarie anche in deroga all’articolo 15, comma 4. Le strutture devono essere definite nel Piano urbanistico comunale. La superficie massima per il commercio al dettaglio è 7.000 m².”

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