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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
2. Le nuove disposizioni di cui agli articoli 49-ter e 50, che siano più favorevoli per l’assegnatario, sono applicabili anche retroattivamente ad assegnazioni già disposte e sostituiscono quelle parti delle convenzioni già stipulate che non siano compatibili con le stesse.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 50-bis si applicano ai procedimenti di revoca avviati dopo l’entrata in vigore di tale articolo.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure di assegnazione per le quali all’entrata in vigore dell’articolo 49, comma 4, non sia ancora stata sottoscritta la convenzione prevista. Ai sensi dell’articolo 49, comma 4, la convenzione è sostituita dall’atto unilaterale d’obbligo.
5. Abrogato
6. Le disposizioni di cui agli articoli 44, comma 3 riguardante la percentuale destinata ad attività del settore terziario, 44-quater, comma 1, e 46, comma 2, si applicano alle zone produttive per le quali al momento dell’entrata in vigore di tali articoli non sia ancora stata adottata la proposta del piano di attuazione.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 47 trovano applicazione per le zone produttive per le quali all’entrata in vigore di tale articolo non sia ancora stata avviata la procedura per la predisposizione del piano d’attuazione.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 44-ter si applicano anche alle zone per insediamenti produttivi già e ancora definite di completamento o di espansione nei piani urbanistici comunali. Si applicano, inoltre, ad autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, per esercizi che non hanno ancora iniziato l’attività, se non è ancora stata rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione dell’edificio a cui le autorizzazioni si riferiscono. Alle zone per insediamenti produttivi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, fatto salvo il comma 1, lettera a).
9. Coloro ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione o è stato notificato l’accoglimento dell’istanza di autorizzazione in funzione di commercio all’ingrosso, ai sensi dell’articolo 48-quinquies, abrogato dall’articolo 33 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, hanno diritto ad ottenere il rilascio d’ufficio dell’autorizzazione di cui all’articolo 44-ter, comma 2, per le corrispondenti merceologie: le voci merceologiche mobili e materiali edili vengono sostituite dalla voce merceologica mobili-materiali edili.”
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