Articolo abrogato dalla L.P. del 19/07/2013 n. 10. La modifica entra in vigore dal 6/10/2013. L’articolo 28-bis così recitava: “Art. 28-bis (Deroga all’obbligo del convenzionamento) - 1. In deroga alle disposizioni degli articoli 27 e 28, su richiesta del competente consiglio comunale, approvata a maggioranza dei due terzi, e sentita la commissione urbanistica provinciale, la Giunta provinciale può approvare nella zona residenziale "A" la trasformazione della destinazione d’uso in attività terziaria e/o di commercio al dettaglio.

2. Prima del rilascio della concessione edilizia deve essere stipulata una convenzione ai sensi dell’articolo 40 con la quale il richiedente la concessione si assume gli obblighi previsti dal citato articolo.”

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