Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.P. 17/09/2013, n. 14, per i contratti di locazione in essere e per la successione nell’assegnazione dell’alloggio di cui al presente comma, nonché per la modifica dell'assegnazione e voltura del contratto di locazione in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all’articolo 108 della presente legge provinciale, la Giunta provinciale stabilisce i criteri per definire il passaggio graduale al nuovo regime del rilevamento unificato di reddito e patrimonio, ai sensi del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 40-bis della presente legge provinciale. Il passaggio deve comunque avvenire entro cinque anni dal 09/10/2013.

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