Articolo abrogato dalla L.R. del 31/05/1994 n.17. L'articolo 36 così recitava: " Gli insediamenti produttivi esistenti, " incluse le industrie alberghiere " ivi compresi quelli ammessi a sanatoria ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 133, sostituito con l'art. 20 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, o ai sensi della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, effettuare ampliamenti degli immobili strettamente necessari alle esigenze produttive e comunque in misura non eccedente il 30 per cento della superficie in atto coperta.

Le licenze e le concessioni edilizie riguardanti gli insediamenti turistici ricettivi rilasciate entro la data del 1° ottobre 1983 conservano la loro efficacia a tutti gli effetti, purché le opere relative risultino ultimate almeno al rustico alla data predetta.

Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli è ammessa la demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura preesistente."

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