Articolo modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 26/05/1973, n. 21.

La Sent. Corte Cost. 27/12/1974, n. 284 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 9, nella parte in cui rende applicabile in Sicilia l'art. 13, ultimo comma della L. 22/10/1971, n. 865.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 32, comma 1, della L.R. 12/07/2011, n. 12, così recitava:

“Art. 9 - Per tutte le opere pubbliche finanziate dalla Amministrazione regionale, e di competenza sia della Regione che degli enti locali e istituzionali, l'accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune in cui l'opera deve essere realizzata è compiuto dal sindaco, mediante attestazione apposta sul progetto medesimo.

Ai fini della realizzazione degli alloggi popolari previsti dall'art. 31 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48 e dall'art. 21 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 4, i consigli comunali, con deliberazione da adottare entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dagli enti costruttori, scelgono le aree.

Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine stabilito al comma precedente, la scelta delle aree è effettuata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

I piani di lottizzazione eventualmente occorrenti saranno redatti direttamente dagli enti costruttori qualora ne faccia espressa richiesta l'amministrazione comunale.

Qualora, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte dell'organo di controllo della delibera consiliare relativa alla scelta dell'area, il comune non abbia adottato, ove occorra il piano di lottizzazione, gli enti costruttori provvederanno direttamente e senza diritto a compenso a redigere entro trenta giorni tale piano che dovrà essere sottoposto, entro i dieci giorni successivi, all'esame del consiglio comunale.

In ogni caso l'adozione dei piani di lottizzazione indicati nel comma precedente da parte del consiglio comunale è definitiva, salvo il parere della Soprintendenza ai monumenti nel caso che i piani suddetti ricadano in zone vincolate ai sensi della leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, numero 1497.

Le stesse disposizioni si applicano, ove occorra, ai programmi di edilizia popolare da realizzare con finanziamento totale o parziale dello Stato, della Regione o della GESCAL.

Le opere previste dall'art. 32 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48 possono essere realizzate anche nei comuni che abbiano adottati il piano regolatore, i piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o il programma di fabbricazione, con l'osservanza delle modalità stabilite nel presente articolo, nonché nell'ottavo comma dell'art. 31 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48.

Per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione dei programmi di edilizia popolare e per le correlative opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, si applicano le disposizioni previste dagli articoli dal 9 al 21 compreso della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Le predette disposizioni si applicano altresì per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione delle opere indicate nell'art. 1 ter della legge 25 febbraio 1972, n. 13, anche quando tali opere siano finanziate in tutto o in parte con fondi regionali.

Per quanto concerne i procedimenti espropriativi che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono le disposizioni dell'art. 36 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le attribuzioni e i poteri spettanti al Presidente della Giunta regionale devono intendersi conferiti rispettivamente al Presidente della Regione o all'Assessore competente, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.

L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche di qualunque natura da parte del Presidente della Regione o del competente Assessore regionale, quando richiesta, equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Nel caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità di cui al precedente comma ed al comma dodicesimo del successivo art. 21, gli adempimenti previsti dall'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'indicazione della misura della indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio e la pronunzia sulle osservazioni degli interessati a norma dell'art. 11 della citata legge n. 865, sono compiuti dopo la emissione del decreto di approvazione del progetto o di finanziamento dell'opera, cui è riconnessa l'efficacia di dichiarazione implicita di pubblica utilità. Il pagamento diretto delle indennità di espropriazione o il deposito di esse presso la Cassa depositi e prestiti, previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono disposti dalla Autorità giudiziaria in base alle norme della legge 20 marzo 1968, n. 391, in quanto compatibili.

L'art. 34 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, è abrogato.”

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