Articolo modificato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/05/1974, n. 10; dall'art. 17, ultimo comma, della L.R. 29/04/1985, n. 21; dall'art. 28, comma 1, della L.R. 12/01/1993, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 32, comma 1, della L.R. 12/07/2011, n. 12, così recitava:

“Art. 21

Tutte le opere di competenza degli enti locali finanziate dall'Amministrazione regionale, gli acquedotti, le reti idriche ed opere connesse, le strade comunali, provinciali e di interesse turistico, le reti e gli impianti elettrici nell'ambito dei Comuni, le opere di difesa degli abitati, gli edifici, le fognature ed impianti relativi, gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, gli edifici comunali per uffici, per lo spettacolo e lo sport, i cimiteri, i macelli, le opere di urbanizzazione ed ogni altra opera che sia connessa ai servizi d’istituto comunali e provinciali, vengono eseguiti con l'applicazione delle seguenti norme.

Il parere tecnico per le opere di importo fino a lire 150 milioni è espresso dal capo dell'ufficio tecnico comunale, anche se geometra, e, in mancanza, dall'ingegnere capo del Genio civile o dall'ingegnere capo della provincia.

Per le opere di importo superiore a lire 150 milioni e fino a lire 300 milioni il parere tecnico è espresso dallo ingegnere capo del Genio civile o dall'ingegnere capo della provincia.

Per le opere di importo superiore a lire 300 milioni provvedono i competenti organi regionali.

Il parere tecnico sui progetti viene richiesto direttamente dai comuni e dalle provincie. L'organo competente ad esprimere il parere tecnico sul progetto principale esprime parere sulle perizie di variante o suppletive e su tutti gli atti tecnici riguardanti i lavori salvo quanto previsto dall'art. 13 della presente legge e sempre nell'ambito dello ammontare del finanziamento.

L'Amministrazione regionale, sulla scorta del parere tecnico previsto nel comma precedente, emette il decreto di finanziamento, e contestualmente accredita l'intera somma finanziata per il progetto dell'opera secondo le modalità del precedente articolo 11.

Gli enti locali provvedono, appena emesso il decreto di finanziamento, alla gara di appalto dei lavori. Per le opere di importo sino a 30 milioni può procedersi all'esecuzione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 67 del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Agli enti locali è attribuita ogni iniziativa ed ogni responsabilità relativa alla gara di appalto, alla stipula del contratto ed alla esecuzione dei lavori e di tutte le spese, cui provvedono direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'Amministrazione regionale.

Gli enti locali provvedono alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, subito dopo l'aggiudicazione.

Gli enti locali presentano alla competente Amministrazione regionale, entro tre mesi dalla ultimazione delle opere, il rendiconto delle spese sostenute per la esecuzione dei lavori contestualmente al conto finale. Compete all'Amministrazione regionale la nomina del collaudatore.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma di applicano, inoltre, anche a tutte le opere già finanziate ed ancora non appaltate. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Amministrazione regionale provvederà alla trasmissione agli enti locali di tutti gli atti ed all'accreditamento delle somme corrispondenti all'importo dei progetti.

Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge.

Per tutte le opere previste nel primo comma, nell'importo dei progetti viene compresa l'aliquota dell'uno per cento che verrà ripartita alla presentazione del rendiconto finale fra tutti i componenti degli organici degli uffici tecnici degli enti locali interessati in proporzione al coefficiente da ciascun dipendente posseduto.

Qualsiasi disposizione in contrasto con quelle previste nel presente articolo è abrogata.”

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