Articolo abrogato dall’art. 32, comma 1, della L.R. 12/07/2011, n. 12, così recitava:

“Art. 15

Quando la direzione dei lavori è affidata ad un funzionario della Regione, dello Stato, di ente pubblico regionale o di ente locale operante nella Regione, gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria a norma dei precedenti articoli provvedono al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici su richiesta del direttore dei lavori, corredata dal certificato di pagamento e dallo stato di avanzamento debitamente vistati dallo stesso direttore e dal titolare dell'accreditamento.

La richiesta indicata nel comma precedente, che esonera il tesoriere da ogni responsabilità, sostituisce qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di organi tecnici ed amministrativi richiesti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dei pagamenti autorizzati il direttore dei lavori dà comunicazione, entro il termine di cinque giorni, alla propria amministrazione trasmettendo copia dei relativi atti.

La norma contenuta nel secondo comma del presente articolo si applica anche agli altri pagamenti disposti dal titolare dell'ordine di accreditamento.”

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