Articolo abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 02/08/2002, n. 7, così recitava:

“Art. 14

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre venti giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili medesimi.

L'inizio dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla data di consegna dei lavori. In caso di inadempienza si farà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.”

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