Articolo abrogato dall’art. 32, comma 1, della L.R. 12/07/2011, n. 12, così recitava:

“Art. 13

Nei limiti dell'importo contrattuale, delle somme a disposizione per imprevisti, nonché del ribasso d’asta - limitatamente, per questo ultimo, all'aliquota del cinque per cento contrattuale - il direttore dei lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori, non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura o la destinazione dell'opera.

Per le finalità indicate nel comma precedente il direttore dei lavori concorda, altresì, con l'impresa assuntrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l'esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale.

L'esercizio, da parte del direttore dei lavori, delle attribuzioni previste nel presente articolo non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di organi superiori.

Le perizie di variante e suppletive e i verbali di nuovi prezzi, previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo, sono immediatamente trasmessi all'Assessorato regionale competente.”

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