articolo modificato dall'art. 1, della L.R. 05/11/1973, n. 36.

Ai sensi dell'art. 63, comma 3, della L.R. 01/09/1993, n. 26 le disposizioni di cui al presente articolo cessano di trovare applicazione con decorrenza dalla effettuazione delle prime elezioni congiunte del consiglio e del presidente della provincia regionale.

Si veda l'art. 26-bis, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

“Art. 137 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria ogni bimestre. N33

Quando si ravvisano ragioni di necessità tali da rendere indifferibile la trattazione di determinati affari, il Consiglio può riunirsi in sessione straordinaria:

1) per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica;

2) per deliberazione della Giunta;

3) per determinazione del Presidente della Giunta.

In tal caso la riunione del Consiglio deve avere luogo entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, dalla deliberazione della Giunta o dalla determinazione del Presidente della Giunta.

Il Consiglio esamina preliminarmente la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza e, ove non la riscontri, può rinviare la trattazione dell'affare alla prima seduta della sessione ordinaria.”

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