Articolo abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 85 - Deliberazioni soggette ad esame di merito per i Comuni con popolazione dai 20 mila ai 100 abitanti

Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di libero consorzio, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 7 e da 9 a 14 dell'art. 83 sono sottoposte ad esame di merito le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 200.000 o di valore interminato;

2) impieghi di denaro che eccedano nell'anno le lire 1.000.000 quando non si volgano alla comma di stabili o a mutuo con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto dei titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di sanzioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 1.000.000 nonché la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 500.000.”

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