Articolo abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

“Art. 84 - Deliberazioni soggette ad esame di merito per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di libero consorzio

Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100 mila abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100 mila abitanti, siano capoluoghi di libero consorzio, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte ad esame di merito, le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

1) liti attive o passive e trasmissioni per un valore eccedente le lire 1.000.000 o di valore indeterminato;

2) impieghi di denaro che superano nell'anno le lire 2 milioni, quando non si volgono alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 2.000.000, nonché la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 1 milione.”

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