Articolo abrogato dall'art. 61, della L.R. 06/03/1986, n. 9, così recitava:

“Art. 49 - Numero legale per la validità delle ordinanze

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Nella seduta di seconda convocazione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per una unità.

Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la maggioranza dei Consiglieri in carica.”

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