Articolo modificato dall'art. 6, della L.R. 24/06/1986, n. 31; sostituito dall'art. 2, della L.R. 21/02/1976, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 31, della L.R. 03/12/1991, n. 44, così recitava:

Art. 30 - Costituzione

È istituita presso ogni libero consorzio, con sede nel capoluogo, una commissione per l'esercizio dei controlli sugli atti del libero consorzio, dei Comuni e degli altri enti locali.

Ai presidenti delle commissioni provinciali di controllo è corrisposta un'indennità di carica pari alla misura massima dell'indennità prevista dalle leggi vigenti per il presidente della provincia regionale dove ha sede la commissione stessa ovvero a quella del sindaco del comune capoluogo ove questa sia superiore.

Ai componenti delle commissioni incaricati di sostituire il presidente nei casi di assenza od impedimento viene corrisposta l'indennità di cui al precedente comma nella misura del 75 per cento.

Ai componenti delle commissioni provinciali di controllo, compresi quelli che le integrano in sede di esame degli atti delle unità sanitarie locali, viene corrisposta un'indennità di carica pari al 65 per cento della misura spettante al presidente.

Ai tre dirigenti che partecipano alle sedute delle commissioni provinciali di controllo con voto consultivo ed al segretario delle medesime viene corrisposta un'indennità di carica nella misura prevista per i componenti. Ai due dirigenti supplenti di quelli previsti nel precedente comma viene corrisposto, per ogni seduta alla quale partecipano effettivamente, un gettone di presenza di lire 60.000.

Per il presidente ed i componenti delle commissioni provinciali di controllo trovano applicazione il disposto del penultimo comma dell'art. 13 e l'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

La commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:

- di un Presidente, designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale per gli enti locali, scelto fra docenti universitari in materie giuridiche, magistrati a riposo, direttori regionali o equiparati a riposo, avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dei patrocinanti in Cassazione;

- di nove membri eletti dall'Assemblea regionale, con voto limitato a sei, tra gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni che compongono il libero consorzio, in possesso di titoli accademici in materie giuridiche, economiche o finanziarie.

Con il decreto di costituzione della Commissione è designato il componente incaricato di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Partecipano altresì alle sedute della Commissione, con voto consultivo, tre dirigenti del ruolo amministrativo del personale dell'Amministrazione regionale, in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o finanziarie e con almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

I dirigenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i dipendenti in servizio presso la Commissione provinciale di controllo. Con lo stesso decreto sono nominati altresì due dirigenti che partecipano alle sedute in ogni caso di assenza o di impedimento dei titolari.”

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