Articolo abrogato dall'art. 61, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

Si veda l’art. 14, della L.R. 06/03/1986, n. 9.

L’articolo così recitava:

“Art. 17 - Funzioni di decentramento regionale e funzioni delegate

I liberi consorzi costituiti a norma dei precedenti articoli attuano il decentramento dell'amministrazione regionale a mezzo dei loro organi; svolgono le funzioni amministrative delegate dalla Regione, nonché i compiti ed i servizi demandati dallo Stato.

Con la legge che ne approva lo statuto, il libero consorzio assume la denominazione di Provincia regionale contraddistinta con nome del comune dove ha sede l'amministrazione consortile.”

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