Articolo soppresso dalla L.R. 01/04/2016, n. 5, così recitava:

“Art. 17. (Adunanza elettorale metropolitana) — 1. L’Adunanza elettorale metropolitana è composta dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla Città metropolitana nonché dai presidenti dei consigli circoscrizionali del comune capoluogo.

2. L’Adunanza elettorale elegge il Sindaco metropolitano e la Giunta metropolitana. L’Adunanza approva, altresì, la mozione di sfiducia al Sindaco metropolitano secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

3. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti della Conferenza metropolitana che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Città metropolitana ed è posta in votazione dopo almeno dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Adunanza elettorale.

4. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall’elezione del Sindaco metropolitano né per più di due volte a distanza di almeno un anno durante il medesimo mandato.”

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