Articolo soppresso dalla L.R. 01/04/2016, n. 5, così recitava:

“Art. 9. (Giunta del libero Consorzio comunale) — 1. La Giunta del libero Consorzio comunale è l’organo esecutivo dell’ente di area vasta ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.

2. La Giunta del libero Consorzio comunale è composta da:

a) quattro componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente fino a 400.000 abitanti;

b) sei componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente superiore a 400.000 ed inferiore a 650.000 abitanti;

c) otto componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente pari o superiore a 650.000 abitanti.

3. La Giunta del libero Consorzio comunale è eletta dall’Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale. Le elezioni della Giunta sono indette dal Presidente del libero Consorzio comunale entro quindici giorni dalla sua elezione e si svolgono nei successivi trenta giorni. Ai fini dell’elezione dei componenti della Giunta, il Presidente del libero Consorzio comunale propone all’Adunanza elettorale un elenco di candidati, scelti tra i sindaci ed i consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale, in numero triplo rispetto a quello previsto dal comma 2. L’elenco dei candidati deve prevedere almeno un rappresentante dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed almeno un rappresentante dei comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti. Nell’ambito del suddetto elenco di candidati, nel quale nessuno dei due sessi può superare la percentuale dei due terzi, l’Adunanza elettorale elegge i membri della Giunta. A tal fine ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui gli ultimi due candidati collocati in posizione utile abbiano ottenuto un uguale numero di voti, risulta eletto il candidato più giovane.

4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Presidente del libero Consorzio comunale. Non sono candidabili i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta del libero Consorzio comunale.

6. Nel caso di cui al comma 5 il Presidente del libero Consorzio comunale indice l’elezione di un nuovo componente della Giunta con le modalità ed i termini di cui al comma 3. Fino all’elezione le relative funzioni sono esercitate dal Presidente.

7. Nei casi di cessazione del Presidente, la Giunta permane in carica fino all’elezione del nuovo Presidente.

8. La Giunta propone all’Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto per la sua approvazione.

9. La Giunta propone all’Assemblea del libero Consorzio comunale i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali per l’approvazione.”

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