Articolo soppresso dalla L.R. 01/04/2016, n. 5, così recitava:

“Art. 16. (Giunta metropolitana) — 1. La Giunta metropolitana è l’organo esecutivo della Città metropolitana ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.

2. La Giunta metropolitana è composta da:

a) quattro componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 500.000 abitanti;

b) sei componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti ed inferiore a 1.000.000 di abitanti;

c) otto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente pari o superiore a 1.000.000 di abitanti.

3. La Giunta metropolitana è eletta dall’Adunanza elettorale metropolitana. Le elezioni della Giunta sono indette dal Sindaco metropolitano entro quindici giorni dalla sua elezione e si svolgono nei successivi trenta giorni. Ai fini dell’elezione dei componenti della Giunta, il Sindaco metropolitano propone all’Adunanza elettorale un elenco di candidati, scelti tra i sindaci, i presidenti dei consigli circoscrizionali del comune sede della Città metropolitana ed i consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, in numero triplo rispetto a quello previsto dal comma 2. L’elenco dei candidati deve prevedere almeno un rappresentante dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed almeno un rappresentante dei comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti. Nell’ambito del suddetto elenco di candidati, nel quale nessuno dei due sessi può superare la percentuale dei due terzi, l’Adunanza elettorale elegge i membri della Giunta. A tal fine ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui gli ultimi due candidati collocati in posizione utile abbiano ottenuto un uguale numero di voti, risulta eletto il candidato più giovane.

4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco metropolitano. Non sono candidabili i sindaci, i consiglieri comunali ed i presidenti dei consigli circoscrizionali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta metropolitana.

6. Nel caso di cui al comma 5, il Sindaco metropolitano indice l’elezione di un nuovo componente della Giunta metropolitana, da svolgersi con le modalità ed i termini di cui al comma 3. Fino all’elezione le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco metropolitano.

7. Nei casi di cessazione del Sindaco metropolitano, la Giunta permane in carica fino all’elezione del nuovo Sindaco.

8. La Giunta metropolitana propone alla Conferenza metropolitana lo statuto della Città metropolitana per la sua approvazione.

9. La Giunta propone alla Conferenza metropolitana i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali per l’approvazione.”

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