Comma soppresso dall’art. 4, comma 2, della L.R. 22/02/2023, n. 2, così recitava:

"3. Il contributo di cui al comma 9 dell'articolo 90 della legge regionale n. 6/2001, per l'esercizio finanziario 2015, è quantificato in misura pari a 11.300 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è commisurato al 10 per cento dell'importo assegnato ai sensi del comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale n. 6/2001 come sostituito dal comma 2."

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