Art. abrogato dalla L.R. 23/04/2015, n. 8, così recitava:

“Art. 13 (Opere soggette ad autorizzazione) — 1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi, previo parere del solo Ufficio tecnico comunale:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) muri di cinta e cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;

e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile;

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel "permesso di costruire"N13;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia;

l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;

m) le opere oggettivamente precarie e temporanee;

n) i pergolati e i grigliati;

o) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto;

p) l'installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale.

2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli.”

3. L'autorizzazione è gratuita; nei casi in cui le opere creino un aumento della superficie o della cubatura deve essere corrisposto un contributo da determinarsi secondo tabelle stabilite dal consiglio comunale.

4. Le opere soggette ad autorizzazione possono essere realizzate, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo espresso divieto notificato dal sindaco al richiedente e a meno che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089. nonché ai sensi della Legge n. 1497 del 1939, e della Legge 8 agosto 1985, n. 431.

5. L'inizio dei lavori deve essere comunicato al sindaco e deve essere accompagnato dal contestuale versamento del contributo minimo nel caso di autorizzazione onerosa.”

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