Articolo abrogato dalla L.R. 11/01/2019, n. 1.

L’articolo 32 così recitava:

“Art. 32 - (C.T.R.U. - Composizione e funzionamento)

1. Il C.T.R.U. è costituito da:

a) l'Assessore regionale competente in materia urbanistica o un funzionario dell'Assessorato suo delegato che lo presiede;

b) un funzionario per ogni Assessorato designato dall'Assessore competente;

c) cinque esperti in materia urbanistica, paesistica, tutela dell' ambiente e materie giuridiche connesse designati dalla Giunta regionale;

d) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

e) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

2. Svolge le funzioni di segretario un impiegato amministrativo della VII fascia funzionale designato dall'Assessore competente in materia urbanistica.

3. Previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i componenti del C.T.R.U. sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica per l'intera legislatura.

4. Ai componenti il C.T.R.U. nonché ai segretari spettano i compensi e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.”

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