Articolo abrogato dalla L.R. 04/02/2016, n. 2, così recitava:

“Art. 17 (Procedura di approvazione del piano urbanistico provinciale) — 1. Il piano urbanistico provinciale è adottato dal Consiglio provinciale.

2. Il piano è depositato presso la segreteria della provincia ed in quella dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblico all'Albo della Provincia ed in quello di ogni suo Comune, nonché mediante avviso sui maggiori quotidiani dell'Isola.

3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione del piano. Nei 30 giorni successivi i Comuni, le Comunità montane, le organizzazioni sociali e sindacali, i cittadini possono presentare osservazioni alla Provincia.

4. Il Consiglio provinciale, accolte o respinte le osservazioni presentate, con motivato parere, delibera l'approvazione del piano.

5. La deliberazione di approvazione è sottoposta al controllo di legittimità di cui al successivo articolo 30.

6. Il piano urbanistico provinciale entra in vigore il giorno della pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.”

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