Articolo abrogato dalla L.R. 04/02/2016, n. 2, così recitava:

“Art. 16 (Pianificazione provinciale) — 1. La Provincia, con il piano urbanistico provinciale, redatto anche per settori di intervento, nel rispetto della pianificazione regionale, individua specifiche normative di coordinamento con riferimento ad ambiti territoriali omogenei:

a) per l'uso del territorio agricolo e costiero;

b) per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali;

c) per l'individuazione e regolamentazione dell'uso delle zone destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale;

d) per le attività ed i servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento sovracomunale;

e) per la viabilità di interesse provinciale;

f) per le procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei progetti che prevedono trasformazioni del territorio.

2. La pianificazione provinciale è subordinata agli atti della pianificazione regionale e non ha corso in assenza di essi.”

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