Articolo abrogato dalla L.R. del 13/12/1994 n. 38. Abrogazione confermata dalla L.R. n. 4/1995. L’articolo 30 così recitava: “Art. 30 - (Organi di controllo - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978 n. 62) - 1. Presso il Comitato regionale di controllo è istituita una Sezione specializzata in materia urbanistica, presieduta dal Presidente del Comitato regionale di controllo o suo delegato e composta da:

a) cinque esperti in materia urbanistica, paesistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche connesse, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

b) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

c) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

2. La sezione specializzata in materia urbanistica esercita in via esclusiva il controllo di legittimità e di conformità agli strumenti sovraordinati sugli atti delle Province e delle Comunità montane in materia urbanistica, compresi quelli contenenti normative a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici, e sul piano urbanistico comunale di cui all'articolo 19.

La Sezione di cui al comma precedente per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi dal Servizio urbanistica dell' Assessorato regionale competente.

5. La Sezione di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi del Settore circoscrizionale del Servizio urbanistica dell' Assessorato regionale competente.

3. Presso i Comitati circoscrizionali di controllo è istituita una sezione specializzata in materia urbanistica, presieduta al Presidente del Comitato, o suo delegato, e composta da:

a) cinque esperti in materia urbanistica, paesistica, tutela dell' ambiente e materie giuridiche connesse, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

b) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

c) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

4. La sezione specializzata in materia urbanistica esercita in via esclusiva il controllo di legittimità e di conformità agli strumenti sovraordinati sugli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale di cui agli articoli 21 e 22.

La Sezione di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi del Settore circoscrizionale del Servizio urbanistica dell' Assessorato regionale competente.

5. Dopo il primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, concernente il controllo sugli atti degli enti locali, è inserito il seguente comma:

"Sono comunque escluse dal controllo di merito le deliberazioni in materia urbanistica, comprese quelle contenenti normativa a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici".

6. Per quanto attiene all’insediamento, al funzionamento dell'organo ed alla procedura del controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.”

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