Articolo abrogato dalla L.R. del 25/11/2004 n. 8. L'articolo 13 così recitava: "1. Fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici, e per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

- sul mare territoriale,

- sulla fascia di 500 metri dal mare,

valgono le norme di cui all'articolo precedente con le seguenti prescrizioni:

a) divieto di procedere alla predisposizione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti;

b) divieto di realizzazione delle opere consentite di cui al secondo comma dell'articolo precedente fatta eccezione per le opere di cui al punto a);

c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico.

2. Dopo l'approvazione dei piani territoriali paesistici, per le aree ricomprese all'interno della fascia costiera di 500 metri dal mare, è consentito stipulare accordi di programma secondo i contenuti e le procedure di cui all'articolo 28."

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