Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. del 19/11/2012 n. 32, così recitava:

“Art. 22 - (Responsabilità dell'applicazione dei programmi. Prima applicazione) - 1. Nelle strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la responsabilità dell'applicazione dei programmi delle attività motorie può essere affidata, oltre che a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10, anche a un istruttore che abbia svolto, in strutture sportive, documentata attività professionale per un periodo complessivo di almeno ventiquattro mesi. Dell'avvenuto conferimento di tale responsabilità gli esercenti le attività devono darne atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 4 dell'articolo 21.”

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