Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 84 così recitava: “Art. 84. - (Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione) - 1. Il primo Programma di Attuazione e il secondo, se approvato ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 83, sono formati tenendo conto delle seguenti limitazioni:

a) la capacità insediativa teorica complessiva delle aree residenziali di ristrutturazione, di completamento e di espansione dovrà essere rapportata alle effettive necessità insediative per il periodo di validità del programma;

b) nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'art. 21 della presente legge;

c) non è ammessa l'utilizzazione a scopo edificatorio delle aree libere all'interno dei centri storici, se non per servizi pubblici;

d) gli interventi relativi agli insediamenti industriali ed artigianali hanno per oggetto il riordino e la riqualificazione degli impianti esistenti, nonché l'attrezzatura di nuove aree in misura strettamente proporzionata al fabbisogno accertato. Qualora il Comune sia dotato di piano degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o di Piani Particolareggiati vigenti, nel Programma di Attuazione è inserita una aliquota dei piani suddetti, determinata sulla base delle effettive richieste;

e) nei Comuni con interessi turistici, di cui all'articolo 82, 2° comma, punto 3, in aggiunta alla capacità residenziale teorica di cui alla precedente lettera a) è ammessa l'inclusione nel Programma di Attuazione di aree destinate ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze, in misura non eccedente il 5% della capacità ricettiva esistente comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo il 31 dicembre 1978, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilità alla data di adozione del primo programma di attuazione.

2. Eventuali scostamenti dai parametri, limitativi del precedente comma, richiesti da particolari esigenze locali, dovranno essere motivati nella deliberazione comunale di adozione del Programma.”

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