Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
a) per le opere soggette ad autorizzazione, qualora esse siano eseguite senza autorizzazione o in difformità, il pagamento da lire duecentomila a lire trenta milioni;
b) per il mutamento della destinazione d'uso, di edifici esistenti o di aree, prevista negli strumenti urbanistici, per il quale non sia stata conseguita la concessione a norma dell'articolo 48, il pagamento da lire cinquecentomila a lire un miliardo, non irrogabile qualora sia stata disposta l'acquisizione a norma del precedente articolo 64;
c) per l'apertura di strade senza concessione, il pagamento da lire un milione a lire cinquanta milioni;
d) per il taglio non autorizzato di boschi o per l'indebolimento o abbattimento di alberi di pregio ambientale o paesaggistico, il pagamento da lire centomila a lire cinquanta milioni;
e) per l'apertura di pozzi, senza autorizzazione, per le discariche abusive e/o inquinanti e per i prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde, il pagamento da lire centomila a lire cento milioni. Nei casi di particolare gravità, sia per dimensione che per l'entità del danno, previo parere della Giunta regionale, la sanzione può essere elevata fino a lire 2 miliardi;
f) per la mancata richiesta di autorizzazione alla abitabilità o usabilità delle costruzioni, di cui al precedente articolo 57, o per l'uso delle costruzioni anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione, il pagamento da lire diecimila a lire centomila;
g) per chi si sottrae agli obblighi di consentire l'accesso, di cui all'articolo 59, il pagamento da lire centomila a lire cinque milioni;
h) a chi rimuove i sigilli, apposti a norma dell'articolo 62 a seguito di violazione dell'ingiunzione di cessazione dei lavori, il pagamento da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente, tra il minimo ed il massimo, sono commisurate:
- per la lettera a) ad una somma pari al 50% delle opere eseguite;
- per la lettera b) ad una somma pari al 50% del maggior valore conseguente la modifica della destinazione d'uso;
- per la lettera c) ad una somma pari all'80% del valore delle strade realizzate;
- per la lettera d) ad una somma pari all'80% del valore della unità abbattute;
- per la lettera e) ad una somma pari al valore delle opere attuali o al valore del danno causato;
- per la lettera g) ad una somma pari al 10% del valore dell'edificio su cui è impedita la vigilanza;
- per la lettera h) ad una somma pari al 50% del valore dell'opera a cui sono stati apposti i sigilli.
3. La stima del valore corrente dei beni suddetti, necessaria per la determinazione della sanzione da parte del Presidente della Giunta Regionale, viene effettuata dall'Amministrazione Comunale interessata.
4. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessioni e per quelle per cui sia stata notificata l'ordinanza di cui all'art. 61 della presente legge, ovvero di quelle di cui agli artt. 64, 65, 67.”
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