Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 66 così recitava: “Art. 66. - (Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione) - 1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione di vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

2. La valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale è notificata dal Sindaco a norma dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.”

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