Comma abrogato dall'art. 53, comma 1, della L.R. 17/12/2018, n. 19, così recitava:

"1. Per le opere ed i lavori eseguiti direttamente dalla Regione, o da questa finanziati in tutto o in parte a favore di Enti pubblici, l'istruttoria tecnica ai fini della presente legge è svolta dal Settore regionale che esegue o istruisce tecnicamente il progetto. È tuttavia fatta salva la facoltà di richiedere il parere, nelle materie di rispettiva competenza, di uno o di entrambi gli Organi tecnici precisati nel comma 4° dell'articolo 2."

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