Articolo abrogato dall’art. 66, comma 1, della L.R. 22/12/2008, n. 34, così recitava:

“Art. 6 - (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è sostituito dal seguente:

"3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre centottanta giorni dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2.".

2. Il comma 9 dell'articolo 7 della L.R. n. 28/1993, è sostituito dal seguente:

"9. Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvede ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale). Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede per l'anno 2005 con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 15101 (Formazione Professionale Lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e per gli anni 2006-2007 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2005-2007.".”

Dalla redazione