Articolo abrogato dall'art. 104, comma 1, della L.R. 11/03/2005, n. 12, così recitava:

"Art. 1 - (Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 12 aprile 1999, n. 9)

1. L'articolo 9 della L.R. 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento) è così sostituito:

«Art. 9 (Accordi di programma)

1. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale, secondo quanto definito al comma 2, per la sua approvazione il Sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatto salvo l'espletamento delle procedure relative alla pubblicazione ed alle osservazioni, da effettuarsi, rispettivamente, nel termine di quindici giorni consecutivi.

2. Sono di rilevanza regionale i programmi integrati di intervento per i quali siano previsti:

a) interventi finanziari a carico della Regione;

b) opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, nonché dagli altri piani e programmi regionali di settore;

c) grandi strutture di vendita;

d) opere dello Stato o di interesse statale.

3. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 1 è di competenza della Regione.

4. La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica, contenuto nell'accordo di programma, con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, prevista dall'articolo 3, comma 18, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), è resa dalla provincia alla conferenza dei rappresentanti di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

5. I programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi rilevanza regionale ai sensi del comma 2, sono approvati con la procedura di cui all'articolo 3 della L.R. 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio), dimezzati i tempi di pubblicazione e per le osservazioni in esso indicati e acquisita la verifica provinciale di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 18, della L.R. n. 1 del 2000, intendendosi il termine di novanta giorni, ivi previsto, ridotto a quarantacinque giorni.

6. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante anche al piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, il progetto di variante è trasmesso dal comune alla provincia ed è depositato, al fine di prenderne visione, presso la segreteria provinciale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito presso la segreteria comunale. Nei successivi quindici giorni chiunque può formulare osservazioni. Il consiglio provinciale controdeduce alle eventuali osservazioni in sede di approvazione della variante, che deve avvenire entro sessanta giorni dall'avvenuto deposito degli atti in segreteria, decorsi i quali la variante si intende respinta.»."

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