Articolo aggiunto dalla L.R. 08/07/2014, n. 19 e abrogato dalla L.R. 18/06/2019, n. 11.

L’articolo 8-ter così recitava:

“Art. 8-ter - Promozione dell'agricoltura didattica

1. La Regione promuove le fattorie didattiche quali soggetti che, oltre a svolgere, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, svolgono attività ludico-didattiche finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività agricole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale. Tali attività hanno carattere complementare rispetto alla prevalente attività agricola

2. Per la finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie didattiche ed è adottato un marchio di riconoscimento.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di tenuta dell'elenco, i requisiti necessari per l'iscrizione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco.”

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