Articolo aggiunto dalla L.R. 10/11/2015, n. 38. L’articolo 12-bis così recitava:

“Art. 12-bis - (Ulteriori misure di contenimento dell’inquinamento derivante da combustioni)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa di settore vigente, determina con apposito atto, adottato previa informazione alla competente commissione consiliare, le misure di limitazione alla combustione all’aperto e ne definisce le modalità di attuazione avendo riguardo ai seguenti aspetti:

a) stato della qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche;

b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti provenienti dalle attività considerate.

2. Le province e i comuni provvedono ai controlli relativi all’applicazione delle misure di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 182 del d.lgs. 152/2006.

3. È comunque consentita la possibilità di combustione all’aperto degli scarti di potatura dei vigneti nelle zone terrazzate alpine e prealpine nonché dei residui della manutenzione dei boschi nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria.”

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