Comma prima aggiunto dalla L.R. 29/04/2016, n. 10 e poi sostituito dalla L.R. 09/06/2020, n. 13.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L.R. 09/06/2020, n. 13, la deliberazione di cui al presente comma, è adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al primo periodo, continuano a trovare applicazione i criteri di cui alla deliberazione 27 giugno 2016, n. 10/5345 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)" e sono fatti salvi i bandi comunali approvati in base a tali criteri.

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